TAR Emilia Romagna 8/3/2021 n. 214 | Aspel
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TAR Emilia Romagna 8/3/2021 n. 214

TAR Emilia Romagna 8/3/2021 n. 214

Non sussiste alcun obbligo di passare alla TARI puntuale

L’art. 1 comma 668 L. 147/2013, consente di mantenere in essere il sistema tariffario presuntivo che prescinde dal numero degli occupanti, denominato metodo “ex TARSU”, previsto e disciplinato dal comma 652 della medesima legge.

E’ legittima quindi  l’adozione del prelievo tributario (T.A.R.I.) da parte del Comune  in luogo della tariffa di natura corrispettiva, essendo lo stesso legislatore ad avere disposto al comma 652, che “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 … può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie”.

TARI PUNTUALE