24 Mag Corte di Cassazione SSUU sentenza n. 9962/10 del 27/04/2010
Se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato all’Agente Postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della Legge 890/1982 deve ritenersi che la sottoscrizione illegibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata siglata dallo stesso destinatario. La notificazione in detto caso deve considerarsi valida non risultando integrata nessuna delle ipotesi di nillità di cui all’art. 160 c.p.c. anche se l’atto venga ritirato da persona diversa dal destinatario che apponga una firma illegibile essendo irrilevante il fatto che non siano indicate le generalità della persona alla quale é stato consegnato il piego. Quindi il destinatrio per far valere l’invalidità della notifica non avrebbe altro mezzo se non quello di presentare querela di falso