07 Gen Corte di Cassazione SSUU sentenza n. 29/2016 del 05/01/2016
In materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita e disciplinata dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, imposta da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, la controversia promossa dal contribuente – ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 40, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e disciplinata dall’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011 – avverso l’ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario promosso contro l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e quindi sostanzialmente equivalente all’iscrizione dell’imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo, con la conseguenza che la controversia medesima, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma1, primo periodo, e 19, comma 1, lett. D) dei d.lgs. 546 del 1992, e 15 del d.lgs. n. 504 del 1992, è attribuita alla giurisdizione del Giudice tributario”.