13 Mag Corte di Cassazione SSUU sentenza n. 11087/10 del 07/05/2010
Il preavviso di fermo amministrativo relativo ad un’entrata extra-tributaria é sempre impugnabile davanti al Giudice Ordinario essendo comunicazione ultima dell’iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l’interesse ad impugnare.
Il disposto dell’art. 86, comma 2, del DPR n. 602/1973, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (art. 50 del DPR 602/1973), é stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l’obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell’ulteriore termine si procede all’iscrizione del fermo (istruzioni dell’Agenzia delle Entrate – nota 57413 del 09 aprile 2003 e Risoluzione n. 2 del 09 gennaio 2006).
Tale pronuncia delle SSUU modifica i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione confermando, analogamente, che il preavviso di fermo amministrativo relativo ad una pretesa creditoria di nautra tributaria é impugnabile innanzi al giudice tributario, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo.