31 Lug Corte di Cassazione SSUU Ordinanza n.15353 del 22 luglio 2015
I provvedimenti di Fermo Amministrativo e di iscrizione ipotecaria inerenti alle sanzioni amministrative e alle entrate patrimoniali in genere debbono essere impugnati davanti al giudice ordinario competente per valore e non davanti al giudice dell ‘esecuzione essendo tali istituti misure afflittive alternative alla esecuzione.Qualora tali provvedimenti siano invece riferiti alle entrate Tributarie andranno impugnati davanti alle commissioni tributarie.