07 Apr CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. SENTENZA N. 5595 DEL 28/02/2020
RISCOSSIONE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI – DANNO CAUSATO DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER CONDOTTA INADEMPIENTE – GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – RESPONSABILITA’ A PRESCINDERE DALLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA’
In ordine ai giudizi tra il Comune e l’agente della riscossione riguardanti la responsabilità di detto agente nel caso in cui abbia cagionato per colpa un danno patrimoniale al Comune risulta sussistere la giurisdizione della Corte dei conti. Infatti tale giurisdizione sussiste tutte le volte in cui fra l’autore del danno e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio, ma di servizio, intendendosi per tale una relazione funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico e nell’attività dell’ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo. Nella specie viene fatta valere proprio la responsabilità dell’agente della riscossione per la condotta inadempiente tenuta nell’esercizio della sua attività in ordine alla gestione dei crediti tributari del Comune.
Il fatto che l’Ente Locale abbia chiesto conto all’Agente della Riscossione delle attività svolte e abbia riscontrato danni patrimoniali causati prima della scadenza dei termini per le dichiarazioni di inesigibilità da parte del concessionario non costituisce violazione del d. Igs. n. 112 del 1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, non comportando la previsione del termine per la comunicazione da parte del concessionario dell’inesigibilità del credito ,l’obbligo per l’amministrazione di attendere la scadenza del detto termine per chiedere conto al concessionario medesimo della gestione.