12 Mar CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. N. 5386 DEL 18 FEBBRAIO 2022
TARIFFA RIFIUTI -REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE RELATIVAMENTE ALLE ISTANZE DI REVISIONE TARIFFARIE PRESENTATE IN BASE ALLE ALLE COMPONENTI DEL PIANNO FINANZIARIO ANNUALE (PEF)
Ad avviso della Corte, l’art. 238 del decr. legisl. n. 152/2006, nel disciplinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ne rimette la determinazione alle Autorità d’ambito, limitandosi a disporre che essa deve essere composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, nonché da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, rinviando ad un apposito Regolamento del Ministro dell’Ambiente la individuazione dei criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa: ed in attesa della emanazione del predetto regolamento, hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni di quello approvato con il DPR n. 158/1999, inbase al quale si provvede alla determinazione della tariffa, in conformità della quale è stato poi stipulato il contratto di affidamento del servizio tra il Comune ed il RTI costituito quale soggetto gestore del servizio.
Di conseguenza, il criterio di ripartizione della giurisdizione in ordine al provvedimento con cui l’Amm.ne abbia negato l’adeguamento, deve essere individuato, alla stregua del principio costantemente ribadito dalle SS.UU. in materia di aggiornamento del corrispettivo dei servizi pubblici, secondo cui la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo è limitata alle ipotesi in cui la posizione fatta valere dall’affidatario si si collochi in un’area di rapporti nella quale l’Amm.ne agisce esercitando il proprio potere autoritativo, restando invece esclusa, in favore del Giudice ordinario qualora vengano in discussione profili in relazione ai quali tale potere debba considerarsi già esaurito o insussistente per essere la revisione prevista da una clausola contrattuale o dalla legge che ne disciplina puntualmente criteri e modalità.
Tale principio, consacrato nell’art. 133, comma primo, lettera c) che, nell’attribuire alla giustizia amministrativa le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, esclude espressamente quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, deve ritenersi applicabile anche a quelle riguardanti l’azione di gestione de ciclo dei rifiuti, disposizione che è stata costantemente interpretata dalle SS.UU. nel senso che nella materia in questione debba riconoscersi la competenza del Giudice ordinario ove le controversie abbiano ad oggetto esclusivamente l’esecuzione del rapporto di natura privatistica tra le parti e la cognizione di aspetti pienamente patrimoniali, senza involgere elementi riconducibili a profili in relazione ai quali l’Amm.ne intervenga con poteri autoritativi. Si tratta di un principio accolto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 2010.
Alla luce dei suddetti motivi è stata riconosciuta la giurisdizione del Giudice ordinario.
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