16 Set Corte di Cassazione sez. VI 8/9/2021 n. 24243
Scuola parificata di ente ecclesiastico soggetta all’IMU se l’attività non è gratuita o di importo simbolico
l’esenzione dall’IMU è fruibile da parte dei soggetti, che rispondano a requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo; il requisito soggettivo consiste nello svolgimento di un’attività non lucrativa; il requisito oggettivo consiste che negli immobili venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all’art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 1985; occorre pertanto far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, affinché possa essere concessa l’esenzione IMU; tale attività dev’essere priva di scopo di lucro non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero con il versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio;