11 Feb Corte di Cassazione, Sez. V Civile Ordinanza n. 3275/2019,
Esenzione ICI per gli immobili dello Stato e degli enti pubblici – spetta soltanto se l’immobile adibito ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata allo stesso ente che lo possiede
per effetto dell’art. 3, c. 1, del decr. legisl. n.504/1992, il proprietario dell’immobile che abbia concesso il godimento ad un terzo, resta soggetto passivo del tributo, non potendosi ravvisare in tale rapporto una cessione di usufrutto od una concessione.
Inoltre, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n.504/1992, per gli immobili dello Stato e degli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà od altro diritto reale, e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte da tale soggetto terzo.