17 Nov CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.3256DEL 4/11/2022
Riscossione coattiva: rapporti tra espropriazione forzata e fermo amministrativo – LIMITI DI VALORE – INSUSSISTENZA
Non esiste una soglia minima di debito al di sotto della quale il fermo amministrativo è illegittimo, ben potendo l’Ufficio optare discrezionalmente tra espropriazione forzata e fermo amministrativo, indipendentemente dall’ammontare del credito iscritto a ruolo.
L’Amministrazione finanziaria può, alternativamente, procedere a espropriazione forzata ovvero a fermo amministrativo, trattandosi di misura, quest’ultima, puramente afflittiva volta a indurre il debitore all’adempimento
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