Corte di Cassazione sentenza n. 22209/2013 del 27/09/2013 | Aspel
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Corte di Cassazione sentenza n. 22209/2013 del 27/09/2013

Corte di Cassazione sentenza n. 22209/2013 del 27/09/2013

Una società per azioni a partecipazione pubblica  non perde la sua qualità di soggetto privato – e, quindi, ove ne sussistano i presupposti, di imprenditore commerciale fallibile. La scelta  di consentire all’ente pubblico di svolgere determinate  attività tramite società di capitali – e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico – comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità.

 

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