09 Mar CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 22 febbraio 2019, n. 5298
Tributi – TIA – Accertamento – Immobili – Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – Tariffa – Legittimazione del soggetto gestore a svolgere le attività di accertamento e riscossione – I.V.A. non dovuta
Ai sensi dell’art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l’attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al comune, che determina “l’an” ed il “quantum” della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l’attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l’emissione degli avvisi di accertamento. La questione relativa alla applicazione dell’Iva sulla tariffa,va comunque, certamente risolta ricordando che le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito (Sez.U, sentenza n.5078 del 15/03/2016), la tariffa, “avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA”