17 Giu CORTE DI CASSAZIONE -SENTENZA 07 GIUGNO 2019 N.15437
ICI – Avviso di liquidazione – Notifica agli eredi – Modalità – Comunicazione degli eredi all’amministrazione finanziaria – Omissione – Notifica impersonale e collettiva presso il domicilio di un solo erede – Notifica non valida – Insanabile – Nullità dell’atto
Gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”.
Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 65 non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
Nel caso di specie ,stante la mancata comunicazione, la notifica dell’atto non può ritenersi validamente effettuata in quanto l’avviso di liquidazione inerente intestato agli eredi, è stato notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di un solo erede , senza peraltro che sia stato provato che l’atto sia stato notificato agli altri eredi.