13 Dic CORTE DI CASSAZIONE Sent. 5 Num. 36225 12/12/2022
Notifica atti di riscossione coattiva – art. 139 e 140 c.p.c. – Art. 60 D.P.R. 602/1973
in materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell'”accipiens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l’ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Nè assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario.
Nei casi di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. l’avviso informativo non deve essere solo effettivamente spedito ma deve essere ricevuto dal destinatario e pertanto l’indicazione di mancato recapito in luogo del ritiro o della compiuta giacenza non perfeziona la notifica.
Sussiste altresì la violazione dell’articolo 60 primo comma lettera b bis) d.P.R. 600/73 nel caso di notifica alla madre del destinatario senza invio di raccomandata informativa senza ricevuta di ritorno come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010.