09 Ott Corte di Cassazione Ordinanza sez. V 21/9/2023 n. 27025
IMU – stabilimento balneare della Difesa gestito da una associazione – sezione – non sussiste
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 1992/504 per sussiste solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico, e ricorre tale condizione qualora nell’immobile, per il quale si chiede l’esenzione dall’imposta, si svolga direttamente l’attività istituzionale dell’ente (ad esempio, quando nell’immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell’ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all’ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’ente medesimo;