06 Mar CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA n. 3039 del 31 gennaio 2019
VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA DOPO IL 1 GENNAIO 2000 – OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
La rettifica del valore da parte dell’Agenzia del Territorio successivo alla data del primo gennaio 2000, deve essere obbligatoriamente notificato ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000 per rendere efficace l’atto attributivo o modificativo . Tale fattispecie si differenzia dal comma 3 dello stesso articolo 74, il quale stabilisce che l’attribuzione o la modifica della rendita adottata entro il 31 dicembre 1999 legittima il Comune a chiedere l’imposta dovuta in base al classamento , che ha effetto dalla data di adozione e non da quella della notifica.
Ad avviso del Supremo Collegio, la sentenza impugnata, ipotizzando la sussistenza dell’onere di impugnazione anche nel merito dell’attribuzione della rendita catastale conosciuta tramite la notifica dell’ATTO impositivo ai fini ICI, non ha correttamente applicato il principio affermato dalla stessa Corte secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o modifica adottata successivamente al 31 dicembre 1999 ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile ICI, non obbligando il contribuente ad impugnare l’atto presupposto che, in quanto non notificato neppure può divenire definitivo, neppure potendo ipotizzarsi che il Comune avrebbe potuto chiamare in causa l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) per consentirle di comprovare la effettuata notificazione della rendita catastale.