CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 26475 8/9/ 2022 | Aspel
17716
post-template-default,single,single-post,postid-17716,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 26475 8/9/ 2022

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 26475 8/9/ 2022

IMU -Attività di coltivazione Agricola- mancanza dei requisiti statutari per l’esercizio dell’attività’ – esenzione dell’imposta – non sussiste

a proposito del requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, , va posto in evidenza che l’art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 (nella lettera risultante a seguito della modifica introdotta dall’art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228) prevede che «le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.Pertanto inmmancabza di tali requisiti anche l’esercizio della attività agricola non da diritto ad alcuna esenzione.

 

_20220908_snciv@s65@a2022@n26475@tO.clean