19 Set CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 26475 8/9/ 2022
IMU -Attività di coltivazione Agricola- mancanza dei requisiti statutari per l’esercizio dell’attività’ – esenzione dell’imposta – non sussiste
a proposito del requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, , va posto in evidenza che l’art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 (nella lettera risultante a seguito della modifica introdotta dall’art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228) prevede che «le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.Pertanto inmmancabza di tali requisiti anche l’esercizio della attività agricola non da diritto ad alcuna esenzione.
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