29 Ott CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 25524/2019
Università esenzione TARI – inammissibilità – applicazione della della tariffa agevolata per gli edifici scolastici – ammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la configurazione giuridica delle Università come organo dell’Amministrazione statale dotato di ampia autonomia ordinamentale e gestionale e di bilanci (ovvero come ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI) è stata ripetutamente esaminata, formando anche oggetto di contrasto che è stato risolto dalle SS.UU., che hanno individuato nelle Università la natura di ENTE DI DIRITTO PUBBLICO distinto dalle Amm.ni dello Stato per effetto delle nuove norme sull’autonomia degli Atenei dettate nell’art. 6, c.1, della Legge n. 168/1989. Analoga autonomia non può invece essere riconosciuta agli istituti scolastici ed ai circoli didattici, che per il DPR n. 275/1999 acquisiscono autonomia gestionale ed amministrativa, ma senza privarli della qualità di organi dello Stato. Va quindi escluso che le Università siano assimilabili alle istituzioni scolastiche statali, per cui non può trovare applicazione nei confronti delle stesse l’art. 33 bis citato. Né può estendersi l’esenzione tari in quanto la stessa non è applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche ma solo agli istituti scolastici statali.
La Suprema Corte ha poi ritenuto che le Università, ai fini del Regolamento tari del Comune di Roma, vadano correttamente collocate nella categoria 2 in quanto riconducibili alla tipologia scuole, ma anche che tale qualificazione ne comporti automaticamente la collocazione nella categoria 27, destinataria dell’agevolazione, non prevedendo la norma alcuna differenziazione per tipologia di scuole.