01 Feb Corte di Cassazione Ordinanza n. 2549/2018
la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposta o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal destinatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al’art. 26 del DPR n. 602/1973, ed in tale sistema è proprio l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
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