CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 5578 DEL 23.02. 2023 | Aspel
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CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 5578 DEL 23.02. 2023

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 5578 DEL 23.02. 2023

TARI – TARIFFA – QUOTA FISSA – OBBLIGATORIETA’ STABILIMENTI CHE PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI –   RIFIUTI SPECIALI  – IMBALLAGGI TERZIARI E SECONDARI

Il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa (sempre che sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio di raccolta e smaltimento) va individuato nella produzione di rifiuti urbani o assimilati, ferma restando la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione di questa parte variabile nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti (art.49, comma 14, d.lgs. n. 22/1997); per contro, la quota variabile della tariffa non è dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
– la parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’intera collettività (dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività)

In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39.

 

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