05 Lug Corte di Cassazione Ordinanza 22/6/2023 n. 18005
IMU – riduzione per fabbricati inagibili sono in caso di degrado fisiconon superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria
Non è possibile – in caso di semplice manutenzione straordinaria – fruire della riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili e, men che meno, pagare l’imposta in relazione ad un’area fabbricabile. Devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.