CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA 21465 DEL 6/10/2020 | Aspel
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CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 21465 DEL 6/10/2020

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 21465 DEL 6/10/2020

L’obbligo della dichiarazione per l’esenzione IMU  non può  essere sostituita dalla  diversa conoscenza da parte del Comune dello stato dell’immobile
La dichiarazione da parte del contribuente circa,  lo stato degli immobili,  non puo’ essere surrogata dalla conoscenza ALIUNDE da parte dell’ente impositore delle condizioni per l’esenzione.
Nel caso in questione, il Supremo Collegio, ha dichiarato che la disposizione dell’art.2 del D.L.n. 102/2013 che prevede l’esenzione dell’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati, al comma 5 dello stesso articolo subordina il riconoscimento di tale agevolazione solo a seguito di apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza.
Non è possibile, pertanto,secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati, e, quindi, è doveroso lo specifico onere dichiarativo da parte del contribuente essendo irrilevante il fatto che il Comune fin dalla concessione dei permessi di costruzione avesse conoscenza dello stato e dei dati degli immobili oggetto della esenzione IMU.

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