25 Giu CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332
Tributi – Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) – Natura di tributo – Non soggetta ad IVA – TIA 2 natura privatistica -soggetta ad IVA
La corte di Cassazione non ha mai affermato che “TIA1 e TIA2 sono lo stesso tributo”, e neppure ha mai “sancito la natura tributaria anche della TIA2”
La tariffa di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) ha natura tributaria e non è soggetta all’applicazione dell’IVA.
La tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale” – c.d. TIA2 -) come interpretata dall’art. 14, comma 33, del dl. n. 78 del 2010, conv, dalla L n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del d.p.r. 633/1972″.
CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332