20 Lug CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2018, n. 16237
Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – A mezzo posta – Avviso di ricevimento – Annotazione generica di rifiuto e restituzione al mittente – Omessa specificazione dell’autore del rifiuto – Presunzione di rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario – Legittimità e validità della notificazione
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico .Infatti, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso.