22 Ott CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24774
Condanna al pagamento delle spese di giudizio – Responsabilità solidale dell’ente impositore e dell’agente di riscossione
L’agente deve rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell’esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali.