22 Ott CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 08 ottobre 2018, n. 24651
Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; la motivazione va valutata necessariamente in relazione ai singoli atti di classamento ed è carente in violazione dell’art. 7 I. 212/00 e quindi insufficiente la mera menzione dei valori medi delle varia microzone.