13 Apr CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6857
ICI – Avviso di accertamento – Notifica a mezzo posta raccomandata ordinaria – compiuta giacenza – perfezionamento della notifica
L’art.1, comma 161 della legge 296/2006, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedano all’accertamento notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ordinaria un apposito avviso motivato”, e dall’art.40 del d.P.R. 655/1982 .
In questo caso le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell’art. 7 della I. n. 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) che si renda necessario l’invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale.
In applicazione – non diretta ma analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, I. 890/82 secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed atteso che il regolamento 655/82 non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, puo’ritenersi che il “rilascio dell’avviso di giacenza”,stabilisca che la data di perfezionamento della notifica, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, sia quella del decimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero della data del ritiro del piego, se anteriore