20 Dic CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 05 dicembre 2018, n. 31443
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Immobili – Iscrizione ipotecaria
La richiesta , effettuata almeno nel giudizio di in primo grado, della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 2884 c.c., presuppone una sentenza passata in giudicato formale o uno sgravio , ai sensi dell’art. 2909 c.c.,su tutte le cartelle , titoli sottostanti alla iscrizione suddetta e non solo una sentenza favorevoleo uno sgravio su una sola di esse.
In tal caso l’unico rimedio possibile è quallo di formulare la richiesta di riduzione dell’ipoteca, non potendosi in difetto di essa e a seguito di una domanda di cancellazione dell’ipoteca dare corso alla attuazione di essa da parte dell’agente della riscossione, dando altresì prova dell’importo e delle ragioni per le quali si intende pretendere la liberazione parziale dalla garanzia.