12 Mar CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 2953
Riscossione – Accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta – Notifica cartella di pagamento al legale rappresentante in qualità di coobbligato solidale – Legittimità -non necessità della notifica dell’atto presupposto a debitore solidale
in generale, in relazione alla qualità di soggetto solidalmente responsabile qualora l’atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un’associazione non riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante, in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all’atto notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa . Risulta irrilevante, dunque, per tale qualità, che il legale rappresentante sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo , poiché, era legittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.