CORTE DI CASSAZIONE Ord. Num. 35412 1/12/2022 | Aspel
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CORTE DI CASSAZIONE Ord. Num. 35412 1/12/2022

CORTE DI CASSAZIONE Ord. Num. 35412 1/12/2022

Tari  – Area sottoposta e sequestro preventivo giudiziario – imponibiltà  – sussiste

 

La sottoposizione di un’area a sequestro preventivo e per la quale è stato richiesto il pagamento della Tari da parte del Comune non preclude l’utilizzabilità giuridica della stessa e, pertanto, il tributo locale sui rifiuti è dovuto.
il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p. ha come unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene al fine di evitare l’aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, la cui incidenza in fatto sull’utilizzabilità materiale del bene è tuttavia condizionata alle modalità di esecuzione dello stesso, non comportando l’attuazione del provvedimento necessariamente ed automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene oggetto dello stesso.
Permanendo, pertanto, la presunzione di produttività di rifiuti, incombe sul contribuente, e non sull’ente impositore, l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del sequestro, le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quella oggetto di imposizione tributaria e, soprattutto, la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

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