29 Apr Corte di Cassazione Civile sez. V Ordinanza 13/4/2021 n. 9624
IMU leasing: imposta dovuta dalla data di risoluzione del contratto anche in caso di mancata riconsegna dell’immobile
In base al disposto di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale.
Il contratto stipulato determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. Tale indirizzo è rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l’ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto.