16 Giu Corte di Cassazione Civile sez. V 3/6/2021 n. 15409
IMU leasing – imposta dovuta – mancata riconsegna dell’immobile
Ai fini della debenza del Tributo ciò che rileva è, la cogenza del vincolo contrattuale, che sussiste dalla stipula del negozio alla sua cessazione fisiologica (scadenza del termine) o patologica (causa di invalidità, risoluzione, rescissione), senza che il legislatore faccia alcun riferimento alla materiale detenzione dell’immobile. Conseguentemente in caso di risoluzione del contratto il Tributo sarà dovuto dal locatore finaziario.