Corte di Cassazione Civile sez. I Ordinanza 10/6/2022 n. 18882 | Aspel
17672
post-template-default,single,single-post,postid-17672,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Corte di Cassazione Civile sez. I Ordinanza 10/6/2022 n. 18882

Corte di Cassazione Civile sez. I Ordinanza 10/6/2022 n. 18882

IMU maturata dopo il fallimento va in prededuzione anche se l’immobile è gravato da ipoteca

 

In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.

 

SENTENZA IMU PREDEDUCIBILE