06 Lug Corte di Cassazione Civile sez. I Ordinanza 10/6/2022 n. 18882
IMU maturata dopo il fallimento va in prededuzione anche se l’immobile è gravato da ipoteca
In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.