18 Mar CORTE COSTITUZIONALE -SENTENZA n.51/2019
Le disposizioni disciplinanti le dichiarazioni di inesigiibilità di cui , all’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, data la loro ratio e la loro formulazione letterale (in quanto fanno espresso riferimento agli «agenti della riscossione» e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico), sono riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica.
Le stesse disposizioni non sono, quindi, applicabili a società private di riscossione, nate a seguito dello “scorporo” del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione.