29 Lug Corte Costituzionale sentenza n. 238 del 21/07/2009
Deve riconoscersi la natura tributaria della T.I.A. –Tariffa di Igene ambientale – introdotta dall’art.49 del D.lgs.22 del 1997.Tale natura deve riconoscersi indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalla normativa che disciplina il prelievo,dalla doverosità della prestazione,dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesain relazione ad un presupposto economicamente rilevante. Peraltro il termine corrispettivo riguardo alla T.I.A. di cui al decreto Ronchi non compare,essendo inserito solamente nella T.I.A. (Tariffa Integrata Ambientale) di cui all’art.238 del D.Lgs.n.152 del 2006 non ancora attuata ed estranea al giudizio in questione. Per quanto concerne quindi la “Tariffa Ronchi” deve riconoscersi quindi la natura tributaria della stessa e la conseguente legittimità della giurisdizione tributaria ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.Lgs.546/1992 come modificato dall’art.3 bis comma 1 lettera b del D.L.20372005 convertito in L.248/2005