22 Set Corte di Cassazione S.S U.U. sentenza 22080/17 del 22.9.2017
“L’opposizione alla cartella di pagamento (o all’Ingiunzione fiscale n.d.r.) emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione della multa al codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”.