03 Mar Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4242/2018 del 21 febbraio 2018
La modifica della rendita catastale in sede di autotutela ha effetto retroattivo ai fini ICI e di IMU
ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi intervenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita effettuata non è retroattiva