17 Ott Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale 10/10/2023 n. 8846
Canone mezzi pubblicitari: tariffe differenziabili per tipologia e ubicazione dell’impianto – legittimità ;pagamento del canone di occupazione dovuto per sussistenza di presupposto diverso anche in caso di pagamento del canone di esposizione pubblicitaria – sussiste ; invarianza di gettito – limite solo per il Comune – sussiste
Il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude il canone per l’occupazione di spazi pubblici non perché il pagamento dell’uno esclude il pagamento dell’altro, ma, al contrario, perché devono essere pagati entrambi, in quanto riconducibili a presupposti diversi.La tariffa può, pur nel necessario riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario, essere differenziata in relazione alla tipologia di impianto ed alla zona.Inoltre il citato comma 817 dell’art. 1 della legge 160/2019 stabilisce che il principio di invarianza del gettito costituisce una clausola di salvaguardia per le entrate del Comune, che può modificare in aumento le tariffe e tale principio non costituisce invece clausola di salvaguardia a favore del privato obbligato a pagare il canone.Infatti la normativa in esame impone ai comuni, alle province e alle città metropolitane di disciplinare il canone in parola in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica del valore della tariffa-base indicata dal Legislatore statale all’interno del comma 826 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019.