29 Ott CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 05862/2018
TOSAP – COSAP – cumulabilità di esso con altri canoni o contributi di manutenzione – ammissibilità
La possibilità di imporre ai soggetti che chiedono di occupare aree e spazi pubblici un contributo per eventuali oneri di manutenzione è consentita non solo nel caso in cui i Comuni avessero deciso di sostituire la “tassa” di occupazione prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993 con il “canone” di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 ma anche agli Enti che hanno mantenuto la TOSAP Ritiene infatti il Collegio che possa trovare applicazione, per omogeneità di ratio, il consolidato principio, elaborato in relazione al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27, commi 7 ed 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per cui cui è possibile per l’amministrazione comunale pretendere un canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la Tosap o la Cosap , laddove tale entrata patrimoniale sia fondata su una specifica disposizione di legge.