03 Set AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO N.306/2019
Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI. Articolo 1, commi 645 e 646, della legge n. 147/2013
Ad oggi, stante la mancata applicazione delle norme di revisione del sistema catastale,per espressa previsione del più volte richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, possa considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.